Cyberbullismo e condotte penalmente rilevanti: 3 quesiti all’avvocato
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Ci sono fenomeni sociali e psicologici che assumono forme diverse in base al periodo storico e alla loro risonanza mediatica.
Il tema del bullismo è uno di questi: non nasce certo oggi e non è possibile definirlo, in valore assoluto, più diffuso o problematico rispetto al passato. Se se ne parla di più, è perché si fa maggiore prevenzione e si conoscono meglio le conseguenze psicologiche che può provocare.
Ancora una volta non ha molto senso attribuire ai “ragazzi di oggi” particolari mancanze morali o generalizzare affermando che “le nuove generazioni non hanno valori”.
Ciò che cambia, piuttosto, è la forma del fenomeno.
Dal bullismo al cyberbullismo
Oggi prevaricazione, umiliazione e molestie non si manifestano solo in presenza, all’interno di gruppi formali (scuola, sport, associazioni) o informali (gruppi di amici), ma anche attraverso strumenti tecnologici in contesti virtuali.
Il termine cyberbullismo indica proprio questa modalità online, che nasce nel mondo digitale ma produce conseguenze reali. Condivide con il bullismo “classico” tre elementi fondamentali:
- Paura o rifiuto di andare a scuola o frequentare i luoghi in cui si verificano gli episodi.
- Sofferenza emotiva: tristezza, solitudine, rassegnazione, disagio psicologico.
- Silenzio verso gli adulti, per vergogna o per timore di non essere creduti.
La diffusione di Internet e l’accesso continuo ai dispositivi rende bambini e adolescenti ancora più vulnerabili.
Un approfondimento giuridico
Come raccontato in occasione della Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo, lo Stato si sta muovendo sia sul fronte della prevenzione, sia su quello normativo, lavorando verso una legge specifica.
Per chiarire la dimensione penale del fenomeno, Una Psicologa in Città Milano ha rivolto tre quesiti all’avvocato Alessandra Testa, penalista del Foro di Milano, esperta di diritto minorile e collaboratrice dell’Associazione DIF – Difesa in Famiglia.
1. Esiste una definizione giuridica di cyberbullismo?
«Ad oggi non esiste una definizione giuridica pienamente formalizzata né per il bullismo né per il cyberbullismo.
Il codice penale non prevede specificamente tali condotte, ma una serie di reati che possono realizzarsi attraverso atti di bullismo o cyberbullismo.»
L’avvocato spiega che questi reati sono già presenti nel codice ma non raccolti sotto un’unica categoria.
Un passo avanti è rappresentato dal Disegno di Legge n. 3139 del 2016, approvato in Senato e in attesa di approvazione definitiva.
2. Quali sono le forme più diffuse di cyberbullismo?
«Il cyberbullismo può manifestarsi tramite messaggi offensivi o minacciosi, inviati anche ripetutamente, attraverso email, SMS, WhatsApp o social network.»
Tra le condotte più frequenti:
- diffusione di materiale privato (scritti, foto, video, spesso intimi);
- pubblicazione di immagini ritoccate per ridicolizzare la vittima;
- creazione di gruppi o chat dedicati a insultare o isolare un compagno.
Partecipano sia chi agisce direttamente, sia chi osserva passivamente senza intervenire.
3. Quali condotte possono costituire reato?
«Le condotte di rilevanza penale legate al cyberbullismo possono includere:
diffamazione, minaccia, molestie, atti persecutori (stalking), sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico.»
L’avvocato ricorda due elementi importanti:
- Il cyberbullo può essere imputabile solo dai 14 anni in su, se capace di intendere e volere.
- La competenza è del Tribunale per i Minorenni o di quello ordinario, a seconda dell’età del responsabile.
Il Disegno di Legge in corso di approvazione mira a:
- fornire una definizione giuridica chiara del fenomeno;
- introdurre procedure immediate per la segnalazione;
- creare figure scolastiche di riferimento;
- armonizzare le misure alle direttive europee.
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